La Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), introdotta in alternativa alla richiesta del certificato di agibilità, attesta l’esistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.
Normativa:
* Art. 24 DPR n. 380/01 e successivi (modific. dall’art. 3 del D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016).
Non c’è differenza tra abitabilità e agibilità edilizia. O meglio, i ‘vecchi’ certificati sono stati “fusi” nella Segnalazione Certificata di Agibilità.
Il deposito della SCA deve essere effettuato dal titolare della licenza edilizia con varia documentazione, certificazione e l’asseverazione di un tecnico abilitato, presso il Comune entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori. Va presentata ogni qual volta vengano realizzati:
- interventi su edifici esistenti (che possono influire su sicurezza e igiene risparmio energetico, salubrità dell’edificio);
- ricostruzioni o sopraelevazioni;
- ampliamenti volumetrici, sottotetti;
- nuove costruzioni.
La SCA può essere depositata anche parziale (riferita a singoli edifici, singole porzioni o singole unità immobiliari).
La mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, nel termine di 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di finitura, comporta una azione sanzionatoria.